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CODICE CIVILE
Art. 1100
(Norme regolatrici)
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in
comune a piu' persone, se il titolo o la legge non
dispone diversamente, si applicano le norme
seguenti.
Art. 1101
(quote dei partecipanti)
Le
quote dei partecipanti alla comunione si presumono
eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei
vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in
proporzione delle rispettive quote
Art. 1102
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il
miglior godimento della cosa. Il partecipante non
può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103
(Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e
cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti
della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno
dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104
(Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese
necessarie per la conservazione e per il godimento
della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al
suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante
che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il
cessionario del partecipante è tenuto in solido con
il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e
non versati.
Art. 1105
(Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti
di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il
valore delle loro quote, sono obbligatorie per la
minoranza dissenziente. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell'oggetto della deliberazione. Se non
si prendono i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede
in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore.
Art. 1106
(Regolamento ed amministratore)
Con
la maggioranza calcolata nel modo indicato
dall'articolo precedente, può essere formato un
regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il
miglior godimento della cosa comune. Nello stesso
modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art. 1107
(Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria il regolamento
della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria
decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte. Decorso il termine indicato dal comma
precedente senza che il regolamento sia stato
impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e
gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108
(Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione)
Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo
della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa
eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. È necessario il consenso di tutti i
partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla
maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia
lo scopo di garantire la restituzione delle somme
mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune
Art. 1109
(Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente
può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le
deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del
terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è
in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione.
Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui
è stata loro comunicata la deliberazione. In
pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato.
Art. 1110
(Rimborso di spese)
Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto
spese necessarie per la conservazione della cosa
comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111
(Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo
scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria
può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso
non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri. Il patto di rimanere in comunione per un
tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha
effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti.
Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo
si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
Art. 1112
(Cose non soggette a divisione)
Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto
quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate
(1).
(1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n.
817, sul vincolo trentennale di indivisibilità, a
pena di nullità, dei fondi acquistati con le
agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la
formazione o l'ampliamento della proprietà
coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri
immobiliari, e sulla revocabilità di esso.
Art. 1113
(Intervento nella divisione ed opposizioni)
I
creditori e gli aventi causa da un partecipante
possono intervenire nella divisione a proprie spese,
ma non possono impugnare la divisione già eseguita,
a meno che abbiano notificato un'opposizione
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre
ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o
dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per
oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di
divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la
divisione abbia effetto nei loro confronti, i
creditori iscritti e coloro che hanno acquistato
diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione
dell'atto di divisione o della trascrizione della
domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di
prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal
comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114
(Divisione in natura)
La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle
quote dei partecipanti.
Art. 1115
(Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte
le obbligazioni in solido contratte per la cosa
comune, le quali siano scadute o scadano entro
l'anno dalla domanda di divisione. La somma per
estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha
luogo in natura, si procede alla vendita di una
congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo
tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il
debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre
nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri
condividenti.
Art. 1116
(Applicabilita' delle norme sulla divisione
ereditaria)
Alla divisione delle cose comuni si applicano le
norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non
siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Art. 1117
(Parti comuni dell'edificio)
Sono oggetto di
proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2) i locali per la
portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e
inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al
punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun
condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o
porzione di piano che gli appartiene, se il titolo
non dispone altrimenti.
Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione.
Art. 1119
(Indivisibilità)
Le parti comuni
dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno
che la divisione possa farsi senza rendere più
incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120
(Innovazioni)
I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le
innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121
(Innovazioni gravose o voluttuarie)
Qualora l'innovazione
importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere,
impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
Se l'utilizzazione
separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini
che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne
integralmente la spesa.
Nel caso previsto
dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell'opera.
Art. 1122
(Opere sulle parti dell'edificio di proprietà
comune)
Ciascun condomino,
nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni dell'edificio.
Art. 1123
(Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio , per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne.
Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità.
Art. 1124
(Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono
mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli
piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo.
Al fine del concorso
nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i
palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i
lastrici solari, qualora non siano di proprietà
comune.
Art. 1125
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai)
Le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126
(Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune
a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti
i condomini dell'edificio o della parte di questo a
cui il lastrico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
Art. 1127
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio)
Il proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi
piani o nuove fabbriche, salvo che risulti
altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni
statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono
altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio
ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti.
Chi fa la
sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso
per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
Art. 1128
(Perimento totale o parziale dell'edificio)
Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento
di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in
proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non
intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio
è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo
che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini.
Art. 1129
(Nomina e revoca dell'amministratore)
Quando i condomini
sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la
nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso
di uno o più condomini.
L'amministratore dura
in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere
revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due
anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero
se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la
cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130
(Attribuzioni dell'amministratore)
L'amministratore
deve:
1) eseguire le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso
delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato
il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di
ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131
(Rappresentanza)
Nei limiti delle
attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto
in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorità amministrativa che si
riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione
o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita
dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è
tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini.
L'amministratore che
non adempie quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea
dei condomini abbia deliberato di promuovere una
lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite
per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino
dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite
è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto
a concorrere nelle spese del giudizio che non sia
stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133
(Provvedimenti presi dall'amministratore)
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea,
senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'articolo 1137.
Art. 1134
(Spese fatte dal condomino)
Il condomino che ha
fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. Art. 1135
(Attribuzioni dell'assemblea dei condomini)
Oltre a quanto è
stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede:
1) alla conferma
dell'amministratore e dell'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione
del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno
e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione
del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di
manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale.
L'amministratore non
può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136
(Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni)
L'assemblea è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le
deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non
può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione
è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio
e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere
sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo
comma dell'articolo 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due
terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può
deliberare, se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
Art. 1137
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea)
Le deliberazioni
prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
Art. 1138
(Regolamento di condominio)
Quando in un edificio
il numero dei condomini è superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di
quello esistente.
Il regolamento deve
essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma
dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a
norma dell'articolo 1107.
Le norme del
regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli
articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Art. 1139
(Rinvio alle norme sulla comunione)
Per quanto non è
espressamente previsto da questo Capo si osservano
le norme sulla comunione in generale.
Le Disposizioni di attuazione
del c.c. dall'Art. 61 al 72
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici
appartenenti per piani o porzione di piano a
proprietari diversi si possa dividere in parti
che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio puo' essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono
costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con
la maggioranza prescritta dal secondo comma
dell'art. 1136 del codice, o e' disposto dall'
autorita' giudiziaria su domanda di almeno un
terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo
precedente si applica anche se restano in comune
con gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall' art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere
per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
condominio deve essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell' art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo
stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore puo' ottenere decreto d'
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino
e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con
questo, al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento
dei contributi, che si sia protratta per un
semestre, I' amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene I' autorizzazione, può
sospendere al condominio moroso I' utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi
indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e
dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore.
Contro il provvedimento del tribunale può essere
proposto reclamo alla corte d'appello nel
termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale
rappresentante dei condomini, chi intende
iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell'
art. 80 del codice di procedura civile.
II curatore speciale deve senza indugio
convocare I' assemblea dei condomini per avere
istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via
ordinaria per deliberazioni indicate dall' art.
1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall' amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne e' fatta
richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere
convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato
ai condomini almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza (art. 72 d.a.c.c.).
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea
anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a
pù' persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nell'assemblea, che e' designato
dai comproprietari interessati; in mancanza
provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli
affari che attengono alla ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle
cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione
straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al
proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124,
1126, e 1136 del codice, il regolamento di
condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il
valore proporzionale di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano spettante in
proprieta' esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell' intero edificio,
devono essere espresse in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si
tiene conto del canone locatizio, dei
miglioramenti o dello stato di manutenzione di
ciascun piano o di ciascuna porzione di
piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di
porzione di piani possono essere riveduti o
modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un
errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza della
sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di
vasta portata, e' notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori dei singoli
piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio
può essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una certa somma. La somma e'
devoluta al fondo di cui l'amministratore
dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell' art.
1129 e del terzo comma dell'art. 1138 del codice
e' tenuto presso I' associazione professionale
(1) dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare
alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66,
67, e 69.
+ Art. 155 e 156
Art. 155
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione
III - Disposizioni relative al Libro III Le
disposizioni concernenti la revisione dei
regolamenti di condominio e la trascrizione
di essi si applicano anche ai regolamenti
formati prima del 28 ottobre 1941.Cessano di
avere effetto le disposizioni dei
regolamenti di condominio che siano
contrarie alle norme richiamate nell'ultimo
comma dell'art. 1138 del codice e nell'art.
72 di queste disposizioni.
Art. 156
Capo II - Disposizioni transitorie Sezione
III - Disposizioni relative al Libro III I
condomini costituiti in forma di società
cooperativa possono conservare tale forma di
amministrazione. Ai rapporti di condominio
negli edifici di cooperative edilizie le
quali godono del contributo dello Stato nel
pagamento degli interessi sui mutui si
applicano le disposizioni delle leggi
speciali. |
+ Art. 1334, 1350, 1392 e
2643
Art. 1334
(Efficacia degli atti unilaterali)
Gli atti unilaterali producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della
persona alla quale sono destinati.
Art. 1350
(Atti che devono farsi per iscritto)
Devono farsi per atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di nullità:1)
i contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili;2) i contratti che
costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, il diritto del
concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti
che costituiscono la comunione di diritti
indicati dai numeri precedenti;4) i
contratti che costituiscono o modificano le
servitù prediali, il diritto di uso su beni
immobili e il diritto di abitazione;;5) gli
atti di rinunzia ai diritti indicati dai
numeri precedenti;6) i contratti di
affrancazione del fondo enfiteutico;7) i
contratti di anticresi;8) i contratti di
locazione di beni immobili per una durata
superiore a nove anni;9) i contratti di
società o di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari per un
tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;10) gli atti che costituiscono
rendite perpetue o vitalizie, salve le
disposizioni relative alle rendite dello
Stato;11) gli atti di divisione di beni
immobili e di altri diritti reali
immobiliari;12) le transazioni che hanno per
oggetto controversie relative ai rapporti
giuridici menzionati nei numeri
precedenti;13) gli altri atti specialmente
indicati dalla legge.
Art. 1392
(Forma della procura)
La procura non ha effetto se non è conferita
con le forme prescritte per il contratto che
il rappresentante deve concludere.
Art. 2643
(Atti soggetti a trascrizione)
Si devono rendere pubblici col mezzo della
trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la
proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono,
trasferiscono o modificano il diritto di su
beni immobili, il diritto di superficie, i
diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la
comunione dei diritti menzionati nei numeri
precedenti;
4) i contratti che costituiscono o
modificano servitù prediali, il diritto di
uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali
nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti
reali immobiliari, eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione
degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente;
7) agli atti e le sentenze di affrancazione
del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili
che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta
liberazione o cessione di pigioni o di fitti
non ancora scaduti, per un termine maggiore
di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione
con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della società
o dell'associazione eccedeva i nove anni o è
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi
che hanno l'effetto indicato dal numero
precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto
controversie sui diritti menzionati nei
numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione,
il trasferimento o la modificazione di uno
dei diritti menzionati nei numeri
precedenti.
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